Una sentenza storica cancella la pena di morte automatica in Tanzania

di Tommaso Meo

La Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, con sede ad Arusha, in Tanzania, ha emesso una storica sentenza ordinando al governo tanzaniano di rimuovere dal proprio sistema giudiziario penale la pena di morte automatica per i casi di omicidio. I giudici hanno stabilito che l’imposizione della massima pena viola i diritti umani fondamentali tutelati dalla Carta africana, trattato ratificato dallo Stato dell’Africa orientale.

Al centro della pronuncia c’è è la constatazione che la pena di morte obbligatoria cancella del tutto la discrezionalità dei giudici in sede di condanna. Senza la possibilità di valutare le circostanze attenuanti o il contesto specifico di ciascun reato, l’imposizione automatica della sentenza capitale si traduce in una privazione arbitraria della vita, violando l’Articolo 4 della Carta africana: nella sua decisione, la Corte ha enfatizzato che la discrezionalità giudiziaria è un pilastro imprescindibile per garantire un processo equo, personalizzato e proporzionato.

Oltre all’automatismo della pena, i giudici hanno condannato il metodo di esecuzione e le condizioni detentive. La Corte ha stabilito che l’impiccagione (l’unico metodo attualmente previsto dal codice tanzaniano) e la prolungata permanenza nel braccio della morte costituiscono trattamenti crudeli, disumani e degradanti, configurando una violazione diretta dell’Articolo 5, dedicato alla tutela della dignità umana.

La sentenza è stata emessa il 5 giugno in relazione a tre casi di sette detenuti condannati per omicidio e in attesa di esecuzione in diverse carceri della Tanzania. I ricorrenti hanno sostenuto che lo Stato avesse violato diversi loro diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita, alla dignità umana, a un processo equo, all’assistenza legale e a un’udienza entro un termine ragionevole.

Nonostante la Tanzania abbia revocato nel 2020 il diritto per i singoli cittadini e le ong di presentare ricorsi diretti alla Corte africana, l’organo giudiziario ha mantenuto la giurisdizione sui casi depositati prima di quella data.

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