L’Europa esternalizza i rimpatri: quali conseguenze per l’Africa?

di claudia

Di Céline Camoin

Il recente accordo europeo sui centri di rimpatrio nei Paesi terzi apre nuovi scenari per l’Africa subsahariana, tra opportunità economiche, pressioni diplomatiche e interrogativi sulla sovranità

L’Africa subsahariana potrebbe diventare uno spazio strategico per la gestione dei flussi migratori, alla luce dell’accordo europeo sulla creazione di piattaforme di ritorno, esterne all’Ue, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei 27. «Per l’Africa subsahariana, questo sviluppo va ben oltre la questione migratoria. Solleva interrogativi di sovranità, sicurezza, economia politica ed equilibrio diplomatico», scrive l’analista Noel Ndong sull’Adiac, Agenzia d’informazione dell’Africa centrale.

Diversi Paesi africani potrebbero essere coinvolti: Stati come il Ruanda, l’Uganda e alcuni Paesi del Sahel compaiono regolarmente negli scenari studiati a causa della loro posizione geografica, della loro dipendenza dagli aiuti internazionali, delle loro relazioni diplomatiche con i partner europei e della loro relativa capacità di negoziare incentivi finanziari. «Questa dinamica potrebbe gradualmente trasformare alcuni Stati africani in centri di detenzione per migranti esternalizzati», ritiene Ndong.

«Per i governi africani, accettare tali accordi comporta rischi significativi. La prima difficoltà è la percezione interna. Ospitare centri di rimpatrio europei può essere interpretato come una delega di sovranità o come un’esternalizzazione della migrazione in Europa. La seconda difficoltà è la pressione diplomatica. Gli accordi sulla migrazione sono spesso legati a finanziamenti, aiuti di bilancio, incentivi commerciali e partenariati in materia di sicurezza. L’equilibrio di potere rimane quindi asimmetrico», ritiene l’analista.

«La potenziale creazione di centri per migranti in regioni fragili potrebbe generare diversi effetti collaterali: un accumulo di popolazioni vulnerabili, pressione sulle infrastrutture locali, lo sviluppo di reti criminali legate a documenti falsi e traffico di esseri umani, e l’esacerbazione delle tensioni sociali. In alcune aree dell’Africa occidentale e centrale già colpite dall’insicurezza, queste strutture potrebbero agire come moltiplicatori di fragilità», mette in guardia Ndong, pur ammettendo che alcuni governi africani potrebbero vedere questi accordi come ulteriori finanziamenti, investimenti infrastrutturali e partenariati di sicurezza rafforzati. «Ma questi potenziali benefici comportano anche un costo politico. Il rischio è la creazione di un’economia migratoria esternalizzata, in cui alcuni Stati diventano finanziariamente dipendenti dalla gestione dei flussi migratori».

La lettura dell’analista ritiene che questa nuova dottrina europea sollevi una questione fondamentale: le risposte rimarranno nazionali o diventeranno continentali? «Senza una posizione coordinata, gli Stati africani rischiano di entrare in una logica di negoziati bilaterali concorrenti. Un approccio collettivo, d’altro canto, consentirebbe di definire delle linee rosse; la negoziazione di indennizzi comuni; il rafforzamento dei meccanismi di mobilità intra-africana; e l’ulteriore promozione delle opportunità economiche locali».

L’accordo politico del 1° giugno tra il Parlamento europeo e il Consiglio istituisce un nuovo sistema europeo comune per i rimpatri. Le nuove norme comuni comprendono un sistema veramente europeo sotto forma di regolamento, con procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio e un ordine europeo di rimpatrio, che ponga fine all’attuale frammentazione a livello dell’Ue. Impongono norme più rigorose sul rimpatrio forzato, che diventa obbligatorio quando una persona il cui soggiorno è irregolare rappresenta un rischio per la sicurezza, non collabora, fugge in un altro Stato membro o non lascia volontariamente l’Ue entro un termine stabilito. Allo stesso tempo, il regolamento incoraggia il rimpatrio volontario attraverso un’assistenza rafforzata in materia di rimpatrio e reintegrazione.

Il regolamento introduce inoltre la possibilità di istituire centri di rimpatrio nei Paesi terzi, in cui le persone che non hanno il diritto legale di soggiornare nell’Ue e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio possono essere rimpatriate. A tal fine possono essere conclusi accordi o intese con un Paese terzo che rispetti le norme e i principi internazionali in materia di diritti umani conformemente al diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento.

Secondo esperti, nell’Ue, il tasso di esecuzione dei provvedimenti di ritorno è attualmente del 20%.

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