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Abolizione del madamato

19aprTutto il giornoAbolizione del madamato1937

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1937. Il regio decreto-legge n. 880/37 introduce, come primo provvedimento di “tutela della razza”, «sanzioni per i rapporti d’indole coniugale tra cittadini e sudditi» (da 1 a 5 anni di carcere), nell’intento di interrompere la pratica del concubinaggio nelle colonie italiane in Africa e per vietare i matrimoni misti. Questo, allo scopo di non «inquinare la razza».

«I rapporti interrazziali sessuali ci furono nella inevitabile asimmetria di potere e anche quando le nuove disposizioni di legge li proibirono. L’accesso ai corpi indigeni femminili, al di là dell’immaginario iconografico della “Venere nera”, si esplicò in una varietà di forme dall’imposizione violenta, non solo con gli stupri nei momenti di guerra, alla creazione di luoghi specializzati di prostituzione, come i cosiddetti “ferri di cavallo”, anch’essi segregativi, ai rapporti di concubinaggio. Tra le forme specifiche che vi assunse lo scambio sessuo-economico, la consapevole manipolazione del dämoz, matrimonio a tempo che nella società dell’altopiano etiopico era codificato e garantiva precisi diritti alla donna e obblighi del maschio nei confronti della prole fu, sotto la categoria di madamato, un altro luogo di costruzione di dominio e di superiorità razziale». (Gianni Dore, Gli Italiani in guerra)

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